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E-commerce tra tutela dei consumatori e GDPR. I vostri contratti sono in regola?


venerdì 8 novembre 2019
Avv. Gianni Dell’Aiuto



L’E-commerce è divenuta sempre più protagonista nel mercato degli ultimi anni e non manca azienda che cerchi di collocare i propri prodotti in rete sia per raggiungere una fetta più ampia del mercato, che per cercare di diminuire i costi di una gestione tradizionale ad iniziare, per esempio, da quelli di magazzino.

Ovviamente questo metodo di vendita, connaturato alla attuale epoca digitale, impone agli operatori una lunga serie di adempimenti che, talvolta, impongono una totale revisione delle policy di vendita, a partire dalla considerazione che ci troviamo di fronte ad un contratto concluso fuori da locali commerciali e, pertanto, ogni imprenditore dovrà adeguare l’indispensabile modulistica presente online a questa tipologia di contratti, ma anche dotarsi di servizi accessori, al contempo indispensabili, quali il trasporto e, soprattutto, la piattaforma di pagamento, della quale deve assumersi la responsabilità per la sicurezza. Trasparenza, recesso, informative sul prodotto, sono solo alcuni degli aspetti che devono essere considerati ma, quello che assume una maggiore importanza per la delicatezza dell’operazione, è quello relativo alla transazione online e al necessario scambio di dati e informazioni.

Un imprenditore dovrà perciò essere più che mai cauto in queste operazioni per evitare i rischi che vanno dalle possibili contestazioni da parte del singolo cliente, fino a quello di una class action, passando ovviamente per tutti quelli connessi al GDPR. Non solo quindi attenzione agli aspetti più strettamente giuridici del contratto da mettere in rete, quali le clausole vessatorie che necessitano di doppia sottoscrizione specifica quando predisposte da una delle parti (e nel caso e-commerce è la regola).

Sussistono pochi dubbi che, fino all’ultima data possibile per l’adeguamento, 25 maggio 2018, ogni azienda abbia approfittato del periodo di vacatio per continuare a trattare i dati ottenuti mediante vendite online secondo le precedenti normative, usandoli per profilazioni, presentazioni offerte e così via. Più difficile la vita oggi, almeno sulla carta. Gli imprenditori della rete si troveranno a fare i conti non solo con le norme del GDPR, ma anche con quelle del Codice del consumo che, dopo gli interventi comunitari, ha esteso e rafforzato il ruolo dell’informazione e della trasparenza sulle trattative e sui prezzi.

Non poca attenzione deve essere poi dedicata da parte degli operatori al fatto che moltissimi prodotti acquistati, sono indicativi di dati sensibili ai sensi dell’art. 9 GDPR. Non si tratta solo di oggetti, per esempio, religiosi o sex toys, ma anche di alimenti che possono rivelare una scelta personale o un’appartenenza religiosa. Domande che gli imprenditori online devono porsi al momento della predisposizione della modulistica, e in particolare di quella per la prestazione di singoli e separati consensi che, ricordiamo, mai come in questo caso devono essere conservati.

Una serie innumerevole di click per il consumatore-acquirente, ma la certezza per l’operatore di evitare contenziosi pericolosi e le ancora più pericolose e gravose sanzioni da parte del Garante. Se tutto ciò da un lato potrebbe scoraggiare un acquirente da una serie apparentemente innumerevole di click prima di procedere all’acquisto, dall’altro l’imprenditore deve considerarsi tutelato da ogni possibile rischio. Da qui la necessità, o meglio il dovere di avere un sistema che rispetti sia le norme a tutela del consumatore, sia a tutela dell’imprenditore stesso.

Non solo massima chiarezza in merito al prodotto, alle caratteristiche e alle informazioni che sono necessarie, ma anche sugli ulteriori aspetti del contratto: packaging, consegna, eventuali assicurazioni, tempo per l’esercizio del diritto di recesso e restituzione con relativi costi, ma anche consensi alla conclusione del contratto e alla fornitura di dati, ancora una volta chiedendo solo quelli strettamente necessari per la conclusione del contratto e i consensi da cui non si può prescindere separatamente da quelli ulteriori non necessari all’operazione, quali quelli per l’invio di mail, profilazioni eccetera.
Il sistema di un unico click per la conclusione di un contratto e l’automatica prestazione di tutti i consensi, è ormai fuori da ogni regola.




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