GUARDA QUIhttps://www.accademiaitalianaprivacy.it/areaprivata/foto/448/01.png

Dettaglio news
I due “articolo 13” e l’importanza dei dettagli


martedì 17 novembre 2020
Avv. Gianni Dell’Aiuto



E’ una semplice coincidenza, una casualità ma la circostanza che l’informativa per il trattamento dei dati personali del D. Lgs. 196/2003 fosse disciplinata dall’art. 13 e che anche il GDPR, indichi il contenuto dei requisiti delle informazioni per l’interessato sempre all’art. 13, è un elemento che dovrebbe portare l’utente della rete, ed in particolare un potenziale cliente, a valutare chi si propone come suo fornitore. Non è infatti raro il caso di imbattersi in informative privacy che, a scanso di equivoci, anche perché nel più ci sta il meno, sono così formulate:

"Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata".

All’apparenza nessun problema, salvo che l’art. 13 della vecchia Legge Privacy, il D. Lgs. 196/2003 è stato abrogato dal successivo D. Lgs. 101/2018. Non è una disattenzione da poco quella di inserire in un’informativa un articolo abrogato, ma un segnale di come le policy vengano ancora costruite con scarsa attenzione e come la privacy ancora sia un argomento a cui non viene dedicata la dovuta attenzione. Le notizie di continui attacchi ransomware e furti di dati, lo spamming continuo, il phishing e gli avvertimenti del Garante non sono stati ancora sufficienti per aumentare l’importanza della protezione dei dati personali e incrementare nell’utenza il livello di consapevolezza e attenzione sull’importanza della propria riservatezza.

Per un’azienda, ai fini pratici e delle possibili conseguenze sanzionatorie, inserire un inutile ed abrogato articolo di un codice all’interno della proprie informative non è certo un problema. Tuttavia per quella parte di utenza, ancora poca ma si spera in aumento, che pone l’attenzione su dettagli fondamentali per un’azienda, è un segnale che viene valutato con attenzione. E’ la teoria della finestra rotta che, nata in ambito sociale e criminologico, trova applicazione anche al mondo dell’economia e alle realtà aziendali. Un piccolo particolare non curato può portare a successivi danni: una finestra rotta non riparata o sostituita prontamente rappresenta un buco attraverso il quale chiunque potrebbe entrare e avere successive conseguenze sui nostri affari. E se un foro di ingresso, ancorché piccolissimo, viene oggi offerto a chi da questi minuscoli spazi riesce a creare veri e propri trafori per rubare dati e metterli in giro, ovvero ricattare un’azienda, è evidente come l’attenzione di un imprenditore debba essere maggiore anche in questi dettagli.

E’ stato più volte posto in evidenza come il GDPR non si riduca alla firma “della privacy” e ad un buon antivirus. Specialmente per un’azienda, ancorché di minime dimensioni, il GDPR è un insieme di attività fatto di aspetti informatici ma anche legali, informative, lettere di incarico e formazione del proprio personale. Non farlo espone a rischi che vanno oltre possibili sanzioni a tanti zeri da parte del Garante. Danni di immagine, reputazione, affidabilità sul mercato, perdita di dati, pagamento riscatti e non solo.




CONDIVIDI QUESTA PAGINA!