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Ancora diritto all'oblio: il Garante Italiano lo riconosce anche per chi si riabilita


martedì 8 ottobre 2019
di s-mart.biz





Il Garante per la Privacy italiano si è pronunciato nuovamente sul tema del diritto all'oblio in conseguenza del reclamo di un soggetto che si è visto negare da Google la rimozione, dai risultati di ricerca, di due URL collegati a pagine contenenti informazioni riguardanti una pregressa vicenda giudiziaria.

Il ricorso è stato presentato da XXX al Garante dopo aver tentato di far deindicizzare direttamente da Google le pagine in questione, rintracciabili digitando il suo nome nel motore di ricerca: XXX si era appunto rivolto a Google lamentando il grave pregiudizio che la permaneneza in rete di informazioni obsolete e non aggiornate stava comportando alla propria reputazione personale e professionale. Sopratutto XXX lamentava la totale assenza, dalle due pagine in questione, della successiva riabilitazione, chiesta e ottenuta dall'uomo nel 2013.

Google aveva però risposto negativamente, ribattendo che le notizie riguardavano "fattispecie criminose particolarmente gravi" risalenti a meno di dieci anni fa, per le quali XXX aveva patteggiato la pena, e di interesse pubblico poiché attinenti all'attività imprenditoriale tutt'ora svolta dal soggetto. Da qui la decisione di XXX di rivolgersi direttamente al Garante.

La decisione del Garante
Il Garante ha ritenuto fondato il reclamo presentato dall'imprenditore e ha ordinato a Google la deindicizzazione delle pagine in oggetto, ritenendo che la persistenza di tali informazioni in rete nonostante la riablitazione ottenuta e il tempo trascorso dai fatti, determinasse un impatto del tutto sproporzionato sui diritti dell'interessato: impatto non bilanciato, di contro, da un interesse pubblico collegato alla conoscenza della vicenza, quindi immotivato.

Il Garante ha inoltre rilevato come la persistenza online di informazioni giudiziare non aggiornate non sia il linea coi principi dell'istituto della riabilitazione che, pur restando fermo il reato, prevede il venir meno di ogni forma di pena accessoria e di ogni altro effetto sulla persona come misura finalizzata al reinserimento sociale.

Qui il provvedimento del Garante  in forma integrale




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