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venerdì 8 maggio 2026
Rubrica giornaliera Pillole di Privacy. Risponde Pierpaolo Benzi

Il riconoscimento facciale rappresenta senza dubbio una delle tecnologie più controverse quando si parla di privacy. Le criticità sono molteplici e spaziano dalla violazione della dignità umana fino a problematiche legate alla discriminazione. Utilizzare questa tecnologia implica la raccolta di dati biometrici estremamente sensibili, la cui gestione richiede un livello di protezione e trasparenza massima. La posizione del Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito divieti assoluti in contesti dove il rischio di abuso è elevato, come in ambito pubblico e privato per la sorveglianza di massa.
Il Garante ha chiaramente espresso un no ai sistemi di riconoscimento facciale utilizzati per il monitoraggio e la sorveglianza indiscriminata. La ratio di questa scelta è protegerci da potenziali abusi e da una cultura della sorveglianza che intrinsecamente mina la nostra libertà. È fondamentale puntare su alternative che non violino i diritti fondamentali, come l'anonimizzazione dei dati o meccanismi di consenso esplicito.
Dal punto di vista normativo, il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) non menziona esplicitamente il riconoscimento facciale, ma contempla il trattamento di dati biometrici come dati sensibili ai sensi dell'articolo 9. In aggiunta, le linee guida del Garante delineano i principi fondamentali da seguire, evidenziando che l'utilizzo di tali tecnologie deve essere circoscritto ad ambiti ben definiti, con garanzie adeguate a protezione degli individui.
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