GUARDA QUIhttps://www.accademiaitalianaprivacy.it/assets/images/immagineFB.jpg

Dettaglio news
Il consenso nel GDPR: teoria e pratica


mercoledì 18 settembre 2019
Avv. Gianni Dell’Aiuto





All’interno del GDPR, il termine consenso si trova chiaramente espresso fin dal n. 32 delle premesse, dove viene citato addirittura ben sei volte. La stessa parola, prima di essere chiaramente utilizzata nell’art. 6 del regolamento come una delle condizioni necessarie per il trattamento dati, la incontriamo addirittura oltre trenta volte nei considerata, a dimostrazione del rilievo che gli è stato dato dal legislatore europeo. Non è da sottovalutare questa circostanza, laddove si tenga presente che la bugia più detta al mondo è un “sì”, quasi sempre espresso con un click o un tocco del dito indice, sulla dicitura (spesso già “spuntata”) “Dichiaro di avere letto e compreso le condizioni, i termini … e presto il consenso.”

Il termine consenso, ha prima di tutto, non solo nel GDPR, un rilievo giuridico che spesso non viene compreso, o comunque sottovalutato. Per consenso si intende una manifestazione di volontà, consapevole, di accettare le conseguenze che derivano dalla sua espressione. Chiaro quindi che detto consenso deve formarsi in maniera libera e a seguito di una completa informazione sulle sue conseguenze da parte di chi lo richiede. Senza voler fare una lezione di diritto, ricordiamoci che ogni contratto può essere annullato ai sensi del Codice Civile per errore, violenza o dolo (da intendersi come raggiro), nella fase di formazione della volontà da parte di colui che accetta l’altrui proposta o offerta. Il GDPR sul punto è pertanto decisamente puntuale nell’indicare le condizioni perché detto consenso sia valido, a dimostrazione della diligenza che il legislatore europeo vuole porre non solo a carico di chi richiede l’autorizzazione all’uso dei dati altrui, ma anche di chi questo consenso presta.

Tornando al considerata 32 della normativa, viene da subito chiarito che il silenzio o l’inerzia non possono essere considerate manifestazione di consenso, che il consenso deve essere richiesto per ogni diverso tipo di trattamento effettuato e che, in caso di prestazione mediante strumenti elettronici, la richiesta deve essere chiara e non interferire immotivatamente con il servizio offerto. Ergo, di fatto viene imposto un limite ai moduli precompilati nonché ai semplici click sugli apparati elettronici senza la possibilità di conoscere pienamente prima il vero utilizzo dei dati forniti.

Stop quindi anche alle domande o dichiarazioni contenute in moltissime informative redatte ai sensi della precedente normativa, nelle quali, con un’unica sottoscrizione o click, si prestava il consenso all’uso dei dati per le più svariate forme di pubblicità, offerte, mailing list, contatti telefonici e così via. Per ognuna di queste attività è richiesta una singola manifestazione di consenso.

Ricordiamo inoltre che ogni singolo consenso può essere revocato in qualsiasi momento e, circostanza che specialmente nell’uso delle App sembra sia sottovalutata, che c'è la necessità per chi richiede il consenso di dare la prova della sua concessione a semplice richiesta dell’interessato, nonché l’indicazione dei termini di conservazione dei dati.

È quindi necessaria una particolare attenzione per chi richiede il consenso di un Interessato non solo per l’esecuzione di un obbligo contrattuale, ma anche per operazioni di successiva fidelizzazione della clientela tramite contatti via mail o cellulare. Difficile per molte aziende, inoltre, giustificare conservazione e trattamento dati successivamente al termine di un rapporto contrattuale e, di conseguenza, individuare una diversa base giuridica di trattamento della quale, non dimentichiamo, l’Interessato deve essere portato a conoscenza prima della manifestazione di consenso originaria.

In sintesi un quadro che impone alle aziende una particolare cura nella predisposizione delle informative che, di fatto, divengono vere e proprie basi di un contratto che viene concluso e che lo andranno a disciplinare anche dopo la sua fase esecutiva.




CONDIVIDI QUESTA PAGINA!