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Dettaglio news
Violenza sessuale e GDPR.


lunedì 21 gennaio 2019
I limiti oltre i quali anche il diritto di cronaca deve cedere - di Avv. Gianni Dell’Aiuto





Il Garante per la Privacy è intervenuto con energica decisione in materia di trattamento dati personali e bilanciamento con i doveri e gli obblighi di informazione che gravano sulla stampa (che, ricordiamo, non può essere limitata se non quando vada oltre i doveri di informazione). Nella fattispecie l’Authority è intervenuta direttamente nei confronti di Sky Italia, ma il provvedimento influenzerà anche ogni altra testata giornalistica, cartacea o on line.

In sintesi, con una decisione dello scorso 29 Novembre, è stato stabilito che è vietata la diffusione di informazioni che possano rendere identificabili, anche non in via diretta, le vittime di violenza sessuale. La diffusione di simili informazioni è contraria non solo alla normativa sulla protezione dei dati personali, ma può essere oggetto di valutazione anche in sede penale. Invero ci troviamo di fronte ad una tipologia di reati dove, intuitivamente, la protezione e la tutela delle vittime devono estendersi ai loro massimi limiti e garantirne la protezione da ogni interesse mediatico. Questo provvedimento assume un particolare valore a fronte non solo di reati che generano una forte attenzione mediatica, non certo positiva, ma che sono anche, purtroppo, sempre più spesso al centro di trasmissioni di pseudo informazione dove, tra strilla di presunti esperti e insulti dal pubblico in studio o nelle piazze, viene di fatto emessa una sentenza che quasi mai rispecchia quelli che sono realmente i fatti e, cosa ben più grave, senza la conoscenza delle attività di indagine che, magari proprio in quel momento, sono ancora in corso.

I principi ribaditi dal Garante, in applicazione del GDPR, hanno quindi non solo vietato la pubblicazione di contenuti e informazioni che potessero portare all’individuazione della vittima (quali, ad esempio, immagini del luogo di lavoro), ma sono stati anche estesi agli archivi storici delle testate e ad altri eventuali articoli o video o presenti in altri siti web delle medesime testate.

I confini del diritto/dovere di cronaca
Con questo divieto il Garante non ha certo voluto impedire o limitare il diritto/dovere di cronaca da parte della stampa, ma ha operato un contemperamento tra le esigenze di questa e i diritti di una persona a tutelare la propria privacy mediante la diffusione dei propri dati personali, anche quelli indiretti.

Ricordiamo comunque che l'articolo 85 del Regolamento, prevede esenzioni e deroghe a favore sia dell'attività giornalistica, sia dell'espressione accademica, artistica e letteraria. Ergo l'attività giornalistica è normalmente svincolata da alcuni limiti posti a tutela della privacy, ma non quando incidano sui diritti di quelli che sono diritti primari delle persone. La diffusione di informazioni che rendono identificabile la vittima è stata ritenuta in contrasto anche con le esigenze di tutela della dignità della persona offesa, del resto espressamente prevista nel Codice deontologico dei giornalisti. 

Il Garante non ha infine mancato di ricordare che, in caso di inosservanza del divieto, il titolare del trattamento, in questo caso l’editore, ben potrebbe incorrere anche nelle nuove conseguenze introdotte con Regolamento europeo, vale a dire le pesanti sanzioni amministrative che possono raggiungere cifre a sei zeri.




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