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Ruolo e compiti del garante della privacy: che cosa cambia con il GDPR


venerdì 14 dicembre 2018
di Avv. Gianni Dell'Aiuto





Con il nuovo Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali, hanno trovato una compiuta disciplina organica le autorità garanti nazionali che affiancheranno il Garante Europeo nell’attività di vigilanza e non solo sull’applicazione del GDPR. Ciò riguarda nel nostro paese il Garante della Privacy, definizione impropria, ma ormai comunemente adottata ed usata anche dagli addetti ai lavori.

I compiti del Garante
In particolare, al capo VI del GDPR vengono introdotti lunghi elenchi di mansioni e attività che dovranno essere poste in essere in tutti gli Stati membri, secondo la visione unitaria che il legislatore europeo ha inteso promuovere usando non a caso lo strumento del Regolamento. Rispetto ai compiti, ad esempio, deve porsi in evidenza come vengano demandate alle authority nazionali le attività di promozione dei principi e dei valori del GDPR nei confronti dei titolari e dei responsabili del trattamento, oltre l’incoraggiamento per l’istituzione di codici di condotta e meccanismi di certificazione per dimostrare l’adeguamento dei titolari e dei responsabili del trattamento alla normativa.

Da una lettura organica e proiettata verso il futuro di queste norme, è facilmente intuibile come, in un non lontano futuro, le certificazioni e attestazioni da parte dei garanti nazionali saranno requisito indispensabile, ad esempio, per partecipare ad appalti pubblici e ottenere certificazioni che permettano di dimostrare standard qualitativi conformi a livello europeo. Un nuovo onere sicuramente per aziende e imprenditori. Devono poi essere menzionate le funzioni di consulenza per gli organi legislativi, esecutivi ed amministrativi nazionali. Il Garante provvederà anche a redigere e tenere un elenco dei trattamenti soggetti ad una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali e un registro interno delle violazioni al GDPR e delle misure correttive adottate in riferimento a tali violazioni.

I poteri del Garante
Per poter svolgere questi compiti, oltre tutti gli altri di cui all’art. 57, al Garante sono concessi poteri di indagine, correttivi ed anche di natura autorizzativa e consultiva. A titolo d’esempio possiamo menzionare la possibilità di accedere a tutti i locali del titolare e del responsabile del trattamento, compresi gli strumenti e i mezzi del trattamento dei dati, e di notificare le presunte violazioni dei dati ai titolari o ai responsabili del trattamento.

È concesso al garante il potere di sospendere i flussi di dati all’estero, in assenza di adeguate misure di sicurezza, nonché quello temutissimo di comminare le elevate sanzioni in caso di trattamenti illeciti o comunque non in compliance con il GDPR. Ovviamente è l’organo deputato a rilasciare pareri su richiesta di ogni possibile interessato. Sono poi previsti altri importanti compiti quali il trattamento dei reclami, anche qui con sufficienti poteri investigativi a disposizione, nonché le attività di coordinamento con gli altri garanti europei e un particolare il potere di sorveglianza sugli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le prassi commerciali. Inutile negare che quello della protezione dati è un laboratorio a cielo aperto costantemente in evoluzione di pari passo con gli sviluppi tecnologici

Oltre a questi poteri previsti a livello comunitario, quindi attuati in maniera uniforme, il GDPR riconosce agli Stati dell’Unione la facoltà di concedere ulteriori poteri. In Italia, potrebbe sembrare a prima vista che i cambiamenti siano stati rilevanti. Tuttavia, passando ad analizzare articolo per articolo ed operando una comparazione tra il testo del Codice prima e dopo, è possibile rendersi conto che le modifiche non sono state poi così rivoluzionarie.




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