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PUBBLICAZIONI SUI SOCIAL: PERMESSI E DIVIETI


giovedì 15 novembre 2018
Dott. Alessandro Mammoli



 

Si commette un trattamento illecito dei dati personali quando si condividono in rete (sui social, gruppi di instant messaging, forum, blog, ecc…) le fotografie e i filmati di soggetti terzi senza aver prima ricevuto il permesso da parte di questi ultimi alla pubblicazione di tali contenuti. E’ inutile negare che il consenso a farsi riprendere non implica anche il permesso alla condivisione pubblica delle foto e/o dei video realizzati ed è fondamentale precisare che, anche in caso di consenso espresso da parte dell’interessato, la foto e/o il video non deve contenere minori (salvo autorizzazione da parte di chi ne esercita la patria potestà) e non deve fornire nessuna informazione che possa ledere la persona diffondendo informazioni non veritiere o divulgando dati sensibili (es: orientamento politico, appartenenza a sindacati, credo religioso, ecc…).

E anche con il consenso...
Anche a seguito del consenso da parte dell’interessato alla pubblicazione di foto e/o video che lo ritraggono, il permesso non si estende all’utilizzo di tali contenuti per effettuare trattamenti di marketing per i quali è invece obbligatoriamente necessario un consenso scritto espresso da parte dell’interessato. Inoltre quest’ultimo deve poter revocare il consenso in qualsiasi momento, con la stessa facilità con la quale era stato inizialmente concesso.

E' lecita invece la pubblicazione quando...
Possono invece essere pubblicati in rete foto e/o video senza bisogno di chiedere l’autorizzazione all’interessato quando l’immagine e/o il video riporta solamente parti del corpo di altre persone, senza però mostrarne mai il volto. Il consenso dell’interessato non è richiesto nemmeno nei casi in cui sussista un criterio di liceità, come assolvimento di un obbligo di legge o esercizio di pubblici poteri per i casi in cui il video e/o l’immagine viene pubblicata in rete per finalità di giustizia, di polizia, scientifiche, culturali o didattiche. Questo discorso vale anche quando l’immagine e/o il video di una persona non famosa viene pubblicata all’interno di un contesto la cui visione è limitata ad un pubblico circoscritto ed identificato, senza che il contenuto venga mai divulgato all’esterno (utilizzo privato).




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