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Dettaglio news
Il d.lgs. 101 del 2018, l’adeguamento e armonizzazione della legge 196/2003 (Codice della privacy) al GDPR:


lunedì 5 novembre 2018
di s-mart.biz



Il decreto legislativo 101 del 2018 ha una funzione difficile e complessa, quello di adeguarsi al GDPR, il regolamento europeo stesso, essendo la più alta fonte giuridica sovranazionale non può essere soggetto a leggi d’attuazione, ma obbligatoriamente trova applicazione diretta in tutti gli stati.

Quindi abrogare sezioni del codice privacy e aggiornarne quelle restanti è stata una necessita per creare un‘ armonia con la fonte superiore (rispettandone sempre la superiorità normativa), ma portando alla luce i limiti da arginare per una norma di oltre 15 anni fa.

Ovviamente affrontare nel dettaglio tutte le modifiche e le abrogazioni in un articolo sarebbe difficile e pretestuoso, possiamo invece a analizzarle in sintesi per sommi capi, con un “Occhio” solo alle modifiche davvero rilevanti.

Modifiche d.lgs. 101/2018:

 

Dati dei Minori:

L'eta' di 14 anni, è quella scelta per la sottoscrizione senza patrocinio genitoriale.

(il minore che ha compiuto i quattordici anni puo' esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della societa' dell'informazione)

 

Inutilizzabilita' dei dati illeciti:

I dati di natura Illecita sono inutilizzabili.

(I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis).

 

Limitazioni dei diritti:

Nel caso di indagini giudiziarie i singoli soggetti possono avere limitazione all’accesso ai dati.

 

Diritti degli eredi:

Limitazione dei diritti ai dati per gli eredi del De cuius, salvo necessità.

Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). - 1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualita' di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

 

 

Informative semplificate per le strutture sanitarie:

Possibilità di informative semplificate per le strutture sanitarie.

 Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unita' della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.»;

 

 Dati di studenti:

Circolazione semplificata per i dati degli studenti inerenti all’accesso allo studio e al lavoro, lo stesso per le pubblicazioni ad interesse scientifico, da notare che anche la durata si estende in caso di alto interesse accademico.

Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti).

Art. 99 (Durata del trattamento). - 1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici puo' essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

 

Privacy e Curriculum Vitae:

Semplificata la possibilità di trasmissione e ricezione dei dati riguardanti i CV.

Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). - 1. Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto.

 

 Servizi di telecomunicazione, lotta allo spam, telemarketing:

L’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale sarà soggetto a limitazione e a controllo.

 

Sicurezza maggiore e informazione dei rischi nei servizi di comunicazione online:

Disposizioni più stringenti per la comunicazione online, con particolare riguardo ai minori d’età.

Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). - 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di eta' dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili.

 

Segnalazioni:

Tutti i soggetti possono effettuare segnalazioni al Garante.

Art. 144 (Segnalazioni). - 1. Chiunque puo' rivolgere una segnalazione che il Garante puo' valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.

 

Poteri del Garante:

Ampliamento dei poteri in capo al garante.

Art. 154-bis (Poteri). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di: a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all'articolo 25 del Regolamento; b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater.

 

Dichiarazione falsa e interruzione dei compiti del Garante:

Inasprimento delle pene per falsa dichiarazione o interruzione compiti del garante.

Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Sanatoria del passato:

Possibilità di sanatoria.

E’ ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo, il pagamento potra' essere effettuato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Reclami:

La possibilità di verifica preliminare.

i soggetti che dichiarano il loro attuale interesse possono presentare al Garante per la protezione dei dati personali motivata richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare pervenuti entro la predetta data.

 

Dati sensibili e giudiziari diventano particolari:

I dati sensibili diventano ufficialmente “Particolari”.

A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e «dati giudiziari» utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento.

Class action:

Possibilità di class action anche tramite enti o associazioni dei consumatori, per far valer diritti inerenti la privacy.




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