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Illecita diffusione dati? Scatta il risarcimento 


lunedì 24 maggio 2021
Avv. Gianni Dell’Aiuto



 

Con una sentenza motivata in maniera asciutta e sintetica, ma comunque esaustiva, il Tribunale di Cosenza ha condannato una pubblica amministrazione a risarcire i danni derivanti dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio dei dati di due cittadini, marito e moglie, per un rimborso di prestazioni sanitarie. In particolare i coniugi lamentavano come la pubblicazione dell’intero provvedimento emesso avesse esposto a terzi dati sensibili quali la situazione sanitaria della moglie che era stata sottoposta a fecondazione medicalmente assistita. Erano state anche pubblicate, oltre ai dati identificativi dei coniugi, anche le coordinate bancarie del marito su cui effettuare l’accredito delle somme. La vicenda era stata portata alla luce anche da un quotidiano online locale.

Da detta pubblicazione i coniugi lamentavano come fosse derivato uno stato di disagio e lesione della serenità della coppia. L’Amministrazione si difendeva sostenendo come, immediatamente dopo aver ricevuto il reclamo, avesse provveduto ad oscurare i dati, effettivamente esposti online per circa ventiquattro ore, e come la semplice pubblicazione non potesse essere considerata causa di danno in re ipsa.

Il Tribunale ha ritenuto come la pubblicazione dei dati sia oggettivamente avvenuta senza che vi fosse alcuna necessità in tal senso, violando i necessari obblighi di riservatezza e di tutela della persona. Da qui, pertanto, la decisione di condannare l’amministrazione ad un risarcimento danni sulla base del disposto del Codice Civile richiamando gli articoli 1223 (diminuzione o privazione di un valore) e 2059 per il danno non patrimoniale. L’importo complessivo di € 10.000,00 è stato liquidato in via equitativa. Nessuna menzione delle norme in materia di protezione dati personali che erano state richiamate dalla difesa dei coniugi.

Per quanto all’apparenza corretta, la sentenza lascia alcune perplessità per non aver richiamato la violazione del GDPR, che sembrerebbe sia stata accertata e sanzionata anche dal Garante. Il Giudice avrebbe dovuto quantomeno fare riferimento al regolamento Europeo, già in pieno vigore all’epoca dei fatti, in ordine anche alla violazione del principio di minimizzazione nella diffusione del dato.

In ogni caso il Tribunale ha ribadito il principio che i dati personali fanno parte del patrimonio di una persona e che ogni forma di violazione degli stessi, in primis quello di una inutile diffusione, debba essere tutelato e risarcito.




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