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Intelligenza Artificiale e gestione del dato. I dipendenti scrivono i prompt e il conto lo paga l’amministratore


giovedì 22 ottobre 2026
di Avv. Gianni Dell'Aiuto



Il Caso di Shadow AI

Nessuno ha forzato una porta. Nessun hacker, nessun dipendente infedele, nessuna chiavetta USB nascosta in tasca. Il segreto è uscito alle 10.42 di un martedì qualsiasi, copiato e incollato in una finestra di chat da un collaboratore diligente che voleva solo finire prima la relazione per il consiglio di amministrazione o correggere l’impaginazione.

Il consiglio di amministrazione, quello stesso consiglio, non ne saprà mai niente. Fino al giorno in cui qualcuno gli chiederà di risponderne. Nella primavera del 2023 Samsung ha consentito ai propri ingegneri di usare uno strumento di intelligenza artificiale generativa. In poche settimane sono finiti in quella finestra codice sorgente proprietario, sequenze di test, appunti di una riunione interna. La risposta è stata il divieto.

Samsung se ne è accorta. La maggior parte delle imprese italiane, penso ne abbiamo la certezza, non ha alcun modo di saperlo. Il fenomeno ha un nome, shadow AI, e una diffusione che nessun bilancio registra. Listini riservati da riformulare, bozze di contratti, elenchi di clienti da segmentare, curriculum di candidati, strategie di prezzo. Ogni operazione sembra innocua. Nel complesso, l’impresa trasferisce il proprio patrimonio informativo a fornitori terzi, spesso extraeuropei, con condizioni che nessuno ha letto e che nelle versioni gratuite possono prevedere l’uso dei contenuti per addestrare i modelli.

Responsabilità e Rischi

Le conseguenze per la società sono note a chi si occupa di privacy. Se nel prompt finiscono dati personali, c’è una comunicazione a terzi senza base giuridica, senza nomina del responsabile ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, con un trasferimento extra UE non governato. Spesso c’è una violazione di dati che andava notificata entro settantadue ore e che nessuno ha notificato, perché nessuno sapeva. Sul fronte del segreto commerciale, l’articolo 98 del Codice della proprietà industriale tutela solo le informazioni protette da misure ragionevolmente adeguate.

Un’impresa senza regole sull’intelligenza artificiale faticherà a dimostrare di averle adottate. Il concorrente che userà quell’informazione potrebbe non dover rispondere di nulla. Fin qui, il danno è della società. Il punto che i vertici sottovalutano è il passaggio successivo: quando il danno della società diventa responsabilità personale di chi la amministra.

L’articolo 2086 del Codice civile impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Non è una norma programmatica. È un dovere, la cui violazione si misura con il metro dell’articolo 2392 per le società per azioni e dell’articolo 2476 per le società a responsabilità limitata.

L’articolo 2381 aggiunge che gli amministratori devono agire in modo informato e che gli organi delegati devono curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo. Ora la domanda diventa scomoda. Nel 2026 un assetto è adeguato se ignora che il personale usa quotidianamente strumenti capaci di esportare in pochi secondi il valore accumulato in decenni? Un amministratore agisce in modo informato se non sa quali strumenti di intelligenza artificiale circolano in azienda?

Molti si sentono al riparo dietro la business judgment rule, il principio per cui il giudice non sindaca il merito delle scelte imprenditoriali. È un riparo più stretto di quanto si creda. La regola protegge le scelte ponderate, prese sulla base di informazioni adeguate. Non protegge l’assenza di scelte. Chi non ha mai posto il problema non ha esercitato alcuna discrezionalità da difendere. Ha semplicemente omesso.

Gli scenari non sono teorici. Una sanzione del Garante, fino al quattro per cento del fatturato mondiale, colpisce la società. A quel punto la società, o i soci di minoranza, o in caso di crisi il curatore, possono chiedere conto agli amministratori di quel danno. Lo stesso vale per il risarcimento ai sensi dell’articolo 82 del GDPR agli interessati, per il valore perduto con un segreto non più tutelabile, per il contenzioso con il cliente i cui dati riservati sono finiti in un prompt. La società paga. Poi qualcuno si chiede chi avrebbe dovuto impedirlo.

C’è un ulteriore elemento che toglie ogni alibi. Dal 2 febbraio 2025 l’articolo 4 dell’AI Act impone a chi utilizza sistemi di intelligenza artificiale di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione del personale. Un obbligo di legge non adempiuto è il punto di partenza più comodo per qualunque azione di responsabilità. E il D.Lgs. 231/2001, che pure non conosce il prompt, conosce i delitti informatici dell’articolo 24-bis: un modello organizzativo che non sa dove escono i dati difficilmente sa chi vi entra.

La reazione istintiva, a questo punto, è la circolare che vieta tutto. Non funziona. Il divieto sposta l’uso dal computer aziendale allo smartphone personale. Il dipendente non smette di usare l’intelligenza artificiale, smette di dirlo. Il rischio resta intatto e diventa invisibile. E un amministratore che ha firmato un divieto senza verificarne l’efficacia ha documentato di conoscere il problema senza averlo governato. Che è peggio che non conoscerlo.

Il punto di partenza è una misurazione, non un regolamento. Con il metodo Cybermetrica® trattiamo questo fenomeno come un rischio da quantificare e non come un adempimento da spuntare: quali informazioni hanno valore competitivo, quali contengono dati personali, quali processi le espongono, quanto pesa quell’esposizione sulla continuità dell’impresa. Solo dopo si decide l’azione. Ed è proprio questa sequenza, documentata, che consente all’amministratore di dimostrare di aver agito in modo informato.

In concreto, il CdA dovrebbe chiedere cinque cose alla prossima riunione. Un censimento dell’uso reale dell’intelligenza artificiale in azienda, condotto senza intento punitivo. Una classificazione delle informazioni tra segreto, dato personale e materiale liberamente utilizzabile. Strumenti aziendali con contratti adeguati ed esclusione dell’uso dei dati per l’addestramento. Un piano di formazione che soddisfi l’articolo 4 dell’AI Act. E un verbale che attesti che di tutto questo si è discusso, con le relative decisioni.

Quell’ultimo punto vale più degli altri quattro. Davanti a un giudice il verbale è la differenza tra una scelta e una dimenticanza. Per anni gli amministratori hanno delegato la sicurezza delle informazioni al reparto IT e la privacy al DPO, convinti che fossero questioni tecniche. Il diritto societario non ha mai accettato questa delega in bianco. L’intelligenza artificiale ha solo reso evidente quanto costa.

Il dipendente ha incollato il testo. Ma il nome che riceve la sanzione è un’altro.




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