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Si fa presto a dire privacy: siamo tutti un po’ giornalisti!


giovedì 3 settembre 2020
Avv. Gianni Dell’Aiuto





Un recente provvedimento del Garante si rivela di particolare interesse in ordine alla legittimità della pubblicazione di fotografie sui social da parte di chi non si si aspetti possa farlo. Nel caso specifico l’ex comandante della Polizia Municipale di una città italiana si era rivolto al Garante chiedendo che venisse valutata la violazione della normativa in materia di protezione dati in seguito alla pubblicazione, sulla pagina social di una associazione locale, di due foto dello stesso che avevano, a suo dire, carattere denigratorio.

Il reclamante, infatti, era ritratto in divisa ad un evento pubblico e nel suo ruolo istituzionale, ma la finalità era solo di natura politica e strumentale al punto che erano scaturiti commenti ironici e allusivi. Ovviamente la pubblicazione era avvenuta senza autorizzazione dell’interessato. L’associazione che aveva pubblicato le foto ha puntualmente risposto alla richiesta del Garante precisando come, effettivamente, le foto fossero state pubblicate nell’ambito di una serie di critiche rivolte all’amministrazione comunale e, in particolare, proprio della Polizia Locale. Nella fattispecie il comandante era stato ripreso ad un evento vicino alla sua abitazione ma al di fuori del suo territorio di competenza mentre, il giorno successivo, ad altra manifestazione nel territorio del comune, nessun agente di polizia locale era presente. 

La motivazione con cui il Garante ha rigettato la richiesta di rimozione delle fotografie è particolarmente significativa in quanto prende le mosse dalla specifica disposizione dell’art. 137 del Codice, vale a dire il D. Lgs. 196/2003 così come modificato dopo l’entrata in vigore del GDPR. 

La norma, infatti, offre una sorta di equiparazione in favore di chiunque alla figura del giornalista: ciò in quanto è estesa a “chiunque” (termine usato dalla norma) la possibilità di pubblicare dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché ciò avvenga nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico». In queste ipotesi possono essere oggetto di trattamento anche dati resi noti dagli interessati anche mediante un comportamento pubblico.

Inoltre la legge sulla protezione del diritto di autore non richiede che venga espresso il consenso alla riproduzione di un’immagine quando questa sia giustificata dalla notorietà di un personaggio ovvero dall’ufficio pubblico coperto. Evidente come nel caso sussistesse un interesse pubblico. Da ciò il rigetto del reclamo.

Questa vicenda rileva sotto l’aspetto strettamente giuridico in quanto va di fatto a porre in evidenza come oggi ogni privato cittadino, nel rispetto delle stesse regole che vengono applicate ai giornalisti, possa pubblicare fotografie e anche notizie di eventi o fatti che abbiano rilievo pubblico o siano caratterizzati da un particolare interesse alla loro diffusione. Ovviamente non si potranno superare i limiti previsti dalle norme e rimarcati dallo stesso Garante, ma chi ha una particolare notorietà o rivesta cariche, anche in una piccola realtà come nel caso in esame, non potrà dolersi di essere salito all’onore dei social.




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