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No alle telecamere private che inquadrano strade pubbliche


martedì 28 aprile 2020
di s-mart.biz



 

La sentenza è stata emessa dal Tar del Lazio, sezione II bis: è la numero 3316 del 17 Marzo 2020, visualizzabile qui. La vicenda è questa: un condominio ha installato un impianto privato di videosorveglianza, corredato di tutti i regolari cartelli di avvertimento, con inquadrature sia nella proprietà del condominio che sulla strada pubblica. Il Comune di Roma ha imposto, via ordinanza urgente, la rimozione delle telecamere e, da questo, è seguito il ricorso al Garante.

Il Garante ha espesso il parere con sentenza specifica: "l'impianto privato di videosorveglianza non deve inquadrare le zone soggette a pubblico passaggio; per queste ultime sarebbe competente solo il Comune", secondo quanto prescritto dalla legge n.38/2009 in tema di prevenzione dei reati e di controllo del territorio. Questa legge prevede infatti che gli unici a poter inquadrare aree di pubblico transito sono i Comuni. Su questo è utile ribadire che la tutela dei dati personali di tale riprese non è disciplinata dal GDPR, ma dalla legge 2016/680 dell'UE che norma le attività di polizia.

Il Tar del Lazio ha quindi ribadito che i privati possono installare telecamere che inquadrino le strade pubbliche, ma solo in virtù di previ accordi col Comune e fermo restando che le immagini relative ad ambiti pubblici restano visualizzabili soltanto dalle forze di polizia, stando anche alle previsioni contenute nel pacchetto sicurezza del 2017.

Il Comune diviene, in caso di accordo, titolare del trattamento dati e quindi conserverà l'accesso esclusivo a quegli impianti.

Insomma, nei fatti, un condominio può installare telecamere solo entro il perimetro di circolazione dei residenti. Altrimenti, se le telecamere inquadrano aree di passaggio pubblico, è necessario l'accordo col Comune e l'accesso alle riprese è limitato alle sole forze di Polizia. 




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