GUARDA QUIhttps://www.accademiaitalianaprivacy.it/areaprivata/foto/326/01.png

Dettaglio news
Sanzionato dal Garante il gruppo RTI per un programma de “Le Iene”


mercoledì 18 marzo 2020
di Avv. Gianni Dell’Aiuto



 

Iniziano a giungere le prime pesanti sanzioni previste dal GDPR e, questa volta ne ha fatto le spese il gruppo che, tra i suoi programmi, annovera anche quello de “Le Iene”, una delle cui vittime si è rivolta al Garante per la Privacy poiché, nel corso di una trasmissione del 2018, sarebbe stata resa identificabile attraverso l’utilizzo della sua voce e di altre informazioni relative alla sua sfera personale. In particolare l’interessata lamenta che, nel corso del programma, l’utilizzo della sua voce e di altre informazioni (la città di origine, il fatto di aver cambiato da poco casa e di avere dei figli, la precedente professione svolta, il luogo e il periodo di una vacanza e l’abitudine di andare ogni anno in vacanza in un posto, anch’esso specificato) unitamente alla sottrazione fraudolenta della voce, avrebbero consentito a molti di riconoscerla. Ovviamente mai la vittima aveva prestato il proprio consenso ad una raccolta e divulgazione di detti elementi identificativi, avvenuta quindi in maniera fraudolenta, e a nulla serviva la richiesta di rimozione del video che era accessibile anche sui siti facenti capo al gruppo Mediaset S.p.a.

La difesa di R.T.I. su quest’ultimo punto era un’eccezione secondo cui la richiesta di rimozione era stata inviata alla capogruppo e non alla società direttamente interessata. Riferiva poi di avere rimosso il servizio, non più reperibile on line e, infine, che le modalità utilizzate (sostituzione dell’immagine ritraente la reclamante debitamente oscurata) avrebbero garantito l’anonimato e non consentito l’identificazione dell’interessata.

Il Garante rilevava come nel servizio incriminato si facesse riferimento alla scelta di alcune donne di prostituirsi in Svizzera, in ragione anche degli ingenti guadagni derivanti. Peraltro nel caso in questione avveniva una raccolta di informazioni tramite una persona che, fingendosi cliente, celava le finalità della raccolta e le modalità di utilizzo. Una simile condotta configura violazione dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento dati personali, ma viola anche le disposizioni che regolano l’attività giornalistica.

In particolare l’art. 2 delle Regole deontologiche dei giornalisti, impone che «il giornalista che raccoglie notizie ... rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite». In merito alla diffusione di notizie, il trattamento dei dati per finalità giornalistiche deve avvenire secondo parametri di “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” e nel rispetto della dignità della persona; inoltre «il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile».

Il Garante, nel proprio provvedimento, ha preso atto della rimozione del servizio e di come effettivamente la richiesta di rimozione fosse stata inviata a un soggetto diverso dal titolare, ma ha anche posto in evidenza come fossero state violate le regole deontologiche che, viceversa, laddove rispettate avrebbero permesso il trattamento dei dati. E’ infatti, nella fattispecie, il rigoroso rispetto di dette regole a costituire base legittima del trattamento e detto mancato rispetto costituisce violazione del Codice per la Privacy.

Nel valutare l’importo della sanzione da irrogare, il Garante ha preso in considerazione la gravità della violazione, in quanto è stata toccata la sfera sessuale della persona interessata, oltretutto in un contesto del servizio di particolare impatto negativo, per contenuti e immagini, sia sulla dignità e riservatezza della reclamante sia dei suoi familiari. Il servizio aveva infatti vanificato la sua scelta di tenere separate l’attività esercitata in un altro Paese dalla dimensione di vita svolta in Italia. Particolare peso poi è stato dato alla circostanza che le informazioni raccolte e oggetto di diffusione anche in rete e non solo durante la trasmissione televisiva, sono state registrate senza che la reclamante fosse stata minimamente informata dei fini giornalistici.

Inoltre il Garante ha rilevato come non siano state adottate neppure misure minime per garantire l’anonimato dell’interessata, che non avrebbero comunque pregiudicato la completezza dell’informazione; allo stesso modo, chi ha agito non si trovava di fronte a quei rischi per l’incolumità e impossibilità di esercitare altrimenti la funzione informativa che avrebbero costituito presupposti per consentire al giornalista di non palesare la propria identità e la professione svolta, oltre le finalità perseguite. Veniva anche rilevato come la violazione si sia protratta dalla diffusione del video, anche in rete, fino all’avvio dell’istruttoria avanti il Garante.

Veniva comunque dato atto che le finalità perseguite fossero riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca e informazione, bilanciando con queste il diritto fondamentale della reclamante alla protezione dei dati personali e, sulla base di queste considerazioni, veniva emessa la sanzione euro 20.000,00.

Veniva stabilito inoltre di pubblicare il provvedimento sul sito del Garante per la Privacy, sulla base dell’invasività del trattamento contestato, della tipologia dei dati personali divulgati, nonché delle modalità di raccolta delle informazioni. Si tratta di un primo provvedimento che dovrebbe portare ad una magigore attenzione chi usa il giornalismo solo per avere un effetto di impatto e spettacolarizzazione sul pubblico a scapito di una corretta informazione.

 




CONDIVIDI QUESTA PAGINA!