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Chi maltratta i dati paga: dirigenti chiamati a risarcire il danno erariale per violazioni delle norme sul trattamento dati personali


venerdì 21 febbraio 2020
di Avv. Gianni Dell'Aiuto





Gli obblighi di protezione dei dati impongono doveri ben definiti a imprese e enti pubblici, ma la responsabilità ricade sempre in capo ai preposti: i dirigenti che vengono meno ai loro doveri, possono essere chiamati a rispondere del danno erariale dovuto alle sanzioni emanate dal Garante. Ne ha fatto per il momento le spese una dirigente scolastica.

Questo secondo caso è forse il più allarmante sulla delicata questione della protezione dei dati per la leggerezza dimostrata dalla responsabile di un istituto scolastico, la quale non ha impedito che venisse resa pubblica in internet una circolare contenente dati relativi a studenti minorenni e affetti da disabilità. Uno dei genitori se ne è giustamente lamentato, segnalando il fatto al Garante: questi ha poi emesso una sanzione di ventimila euro che l’istituto ha pagato, salvo poi chiederne la restituzione alla dirigente. La Corte dei Conti di Roma ha respinto l’opposizione di quest’ultima.

Nella motivazione del provvedimento si legge che la Dirigente scolastica, con la sua condotta gravemente sprezzante degli obblighi normativi, ha leso il diritto alla tutela della riservatezza del minore, causando per sua esclusiva colpa (personale ed in vigilando) l’irrogazione della sanzione, così da creare un danno indiretto alle casse dell’Istituto scolastico, in quanto il pagamento di somme con denaro pubblico a causa dell’inosservanza di obblighi imposti normativamente costituisce un aggravio di spesa e sottrae le relative somme all’attuazione degli scopi istituzionali.

Anche l’ex presidente della regione Calabria Scopelliti è stato chiamato a rispondere di danno erariale a seguito della denuncia presentata al Garante da un dipendente regionale che lamentava la scarsità di tutela dei propri dati personali. Il Garante chiedeva giustificazioni alla Regione, ma queste non arrivavano. Scattava così la procedura di controllo dalla quale risultavano gravi irregolarità nel trattamento dei dati, in particolare a designare gli incaricati del trattamento e l’utilizzo delle postazioni di lavoro in violazione degli articoli 33 e 34 del D. Lgs. 196/03, all’epoca ancora in vigore. Se fossero state applicate le sanzionzioni previste dal GDPR le cifre sarebbero state di gran lunga molto più alte.

Il Garante non mancava di sottolineare la gravità del comportamento di un ente pubblico che non aveva applicato neppure le misure minime di sicurezza, oltre a non avere risposto alle richieste del Garante stesso. Queste motivazioni hanno quindi determinato la locale Procura ad agire presso la Corte dei Conti per il danno erariale nei confronti del Presidente della Regione e della dirigente responsabile all’epoca dei fatti. Vani i tentativi dell’ex Presidente di eludere la propria responsabilità sostenendo di avere una funzione di indirizzo politico e non amministrativo; in ogni caso il Collegio, allineandosi con quello che è oggi il disposto del GDPR, ha rilevato come la figura del Titolare sia quella cui competono le decisioni in ordine a finalità e modalità del trattamento dei dati personali. In quanto legale rappresentante dell’Ente Regione, titolare del trattamento, è su di lui che gravano direttamente gli obblighi, dato che la qualità del titolare del trattamento non può essere determinata liberamente, ma discende direttamente dai poteri decisionali che si esercitano sui dati. 

Le due sentenze, possiamo serenamente sostenere, faranno giurisprudenza ed oggi sono poche le scappatoie offerte a dirigenti pubblici e politici in posizioni apicali. Su di loro incombe la responsabilità della gestione e delle scelte in materia di protezione e trattamento dati, e su di loro andranno a ricadere le sanzioni economiche a causa di comportamenti, come nel caso di Scopelliti, di natura omissiva, inescusabili e quindi valutati come colpa grave.




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