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mercoledì 4 dicembre 2019
Dott.ssa Silvia Matteucci
Cosa è?
È un diritto innovativo previsto dall’ art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679 che consente all’interessato di ricevere i dati personali forniti a un titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
Cosa permette di fare?
Quali vantaggi può offrire?
Quando trova applicazione?
Per essere portabili i dati devono:
Sono compresi anche i dati osservati forniti dall’interessato attraverso la fruizione di un servizio o l’utilizzo di un dispositivo (es. la cronologia delle ricerche effettuate dall’interessato, i dati relativi al traffico, i dati relativi all’ubicazione, dati grezzi come la frequenza cardiaca registrata da dispositivi sanitari o di fitness). Il diritto alla portabilità non si applica invece ai «dati inferenziali» né ai «dati derivati» (es. l’esito di una valutazione concernente la salute di un utente o il profilo creato al fine di attribuire uno score creditizio o di ottemperare a normativa antiriciclaggio). L’esercizio del diritto alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui. I dati portabili devono essere forniti in un formato «interoperabile», ossia in un formato che ne consenta il riutilizzo. I titolari potranno utilizzare formati di impiego comune, se già esistenti, oppure utilizzare formati aperti, ovvero sviluppare formati interoperabili e strumenti informatici che consentano di estrarre i dati pertinenti.
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