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Il diritto alla portabilità - limiti e possibilità


mercoledì 4 dicembre 2019
Dott.ssa Silvia Matteucci



Cosa è?

È un diritto innovativo previsto dall’ art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679 che consente all’interessato di ricevere i dati personali forniti a un titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. 

 

Cosa permette di fare?

  • Ricevere dati personali trattati da un titolare e conservarli su un supporto personale o un cloud privato in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali, senza trasmetterli necessariamente a un altro titolare (es. recuperare l’elenco dei brani musicali preferiti detenuto da un servizio di musica in streaming, per scoprire quante volte si sono ascoltati determinati brani);
  • trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento (es. un diverso fornitore di servizi). L’esercizio del diritto alla portabilità dei dati non pregiudica nessuno degli altri diritti dell’interessato, che può, per esempio continuare a fruire del servizio offerto dal titolare anche dopo un’operazione di portabilità ed esercitare il diritto di cancellazione (o diritto all’oblio) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento europeo. 

 

Quali vantaggi può offrire?

  • Facilitare il passaggio da un fornitore di servizi all’altro;
  • consentire la creazione di nuovi servizi nel quadro della strategia dell’Ue per un mercato unico digitale;
  • offrire la possibilità di «riequilibrare» il rapporto fra interessati e titolari del trattamento tramite l’affermazione dei diritti e del controllo spettanti agli interessati in rapporto ai dati personali che li riguardano. 

Quando trova applicazione?

Per essere portabili i dati devono:

  • essere dati personali chiaramente riferibili all’interessato. Sono quindi, ad esempio, esclusi i dati anonimi;
  • essere trattati sulla base del consenso preventivo dell’interessato o di un contratto di cui è parte l’interessato;
  • essere trattati attraverso strumenti automatizzati. Sono quindi esclusi gli archivi e registri cartacei;
  • essere stati forniti consapevolmente e in modo attivo dall’interessato (es. i dati di registrazione inseriti compilando un modulo online, come indirizzo postale, nome utente, età, ecc…).

Sono compresi anche i dati osservati forniti dall’interessato attraverso la fruizione di un servizio o l’utilizzo di un dispositivo (es. la cronologia delle ricerche effettuate dall’interessato, i dati relativi al traffico, i dati relativi all’ubicazione, dati grezzi come la frequenza cardiaca registrata da dispositivi sanitari o di fitness). Il diritto alla portabilità non si applica invece ai «dati inferenziali» né ai «dati derivati» (es. l’esito di una valutazione concernente la salute di un utente o il profilo creato al fine di attribuire uno score creditizio o di ottemperare a normativa antiriciclaggio). L’esercizio del diritto alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui. I dati portabili devono essere forniti in un formato «interoperabile», ossia in un formato che ne consenta il riutilizzo. I titolari potranno utilizzare formati di impiego comune, se già esistenti, oppure utilizzare formati aperti, ovvero sviluppare formati interoperabili e strumenti informatici che consentano di estrarre i dati pertinenti.




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