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venerdì 17 aprile 2026
Rubrica giornaliera Pillole di Privacy. Risponde Alessandro Papini

Una delle criticità più rilevanti nella gestione del consenso per l'iscrizione alle newsletter concerne l'onere della prova. La normativa GDPR impone una responsabilità chiara al titolare del trattamento, il quale deve dimostrare che il consenso è stato fornito in modo libero, specifico, informato e inequivocabile. Questo significa che ogni organizzazione deve strutturare il proprio processo di iscrizione in modo tale da poter facilmente raccogliere e gestire le prove di consenso. La verifica della legittimità del consenso diventa quindi un compito cruciale, in quanto una mancanza di documentazione o di tracciamento adeguato può esporre l'azienda a serie sanzioni.
Risulta fondamentale adottare strategie efficaci per la raccolta del consenso. Utilizzare una doppia opt-in è una prassi consigliata; comporta l'invio di un’email di conferma per verificare l’intenzione reale dell’utente. Inoltre, mantenere un registro dettagliato delle attività di consenso, comprendente data, ora e modalità attraverso cui il consenso è stato fornito, è una pratica che non solo facilita la compliance, ma permette anche di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di cancellazione o accesso ai dati.
Il consenso è esplicitamente trattato negli articoli 6 e 7 del GDPR. L'articolo 6 stabilisce che il trattamento dei dati è lecito solo se sussiste almeno una delle condizioni indicate, tra cui il consenso dell'interessato. L'articolo 7 richiede particolare attenzione nella formulazione del consenso, evidenziando la necessità che sia «libero, specifico, informato e inequivocabile». Le disposizioni esigono la prova del consenso e stabiliscono che l’onere della prova ricade sul titolare del trattamento. Pertanto, ogni esperienza di iscrizione a una newsletter deve essere progettata per soddisfare questi requisiti normativi, minimizzando i rischi di violazioni della privacy.
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