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lunedì 6 aprile 2026
Di Avv. Gianni Dell’Aiuto

Per molti anni il diritto ha affrontato le trasformazioni tecnologiche con una domanda relativamente semplice: cosa succede quando qualcosa va storto?
Quando un sistema informatico produce un errore, quando un dato viene utilizzato in modo improprio, quando una piattaforma genera un danno, l’attenzione si concentra quasi sempre sull’evento e sulle sue conseguenze.
È una prospettiva comprensibile. Ma nel mondo digitale contemporaneo rischia di essere insufficiente. Le domande giuridiche più interessanti non riguardano più soltanto l’evento, ma la struttura che lo ha reso possibile. Non si tratta più soltanto di capire cosa accade quando un sistema di intelligenza artificiale sbaglia. La vera questione è chi governa quell’errore e chi ne risponde realmente all’interno dell’organizzazione.
Allo stesso modo, il dibattito non può limitarsi a chiedersi come si possa promuovere un’azione legale contro una DAO, una organizzazione autonoma decentralizzata. La questione più profonda riguarda il modo in cui il diritto riesce ad attribuire responsabilità giuridica in strutture che, per definizione, nascono senza un centro di comando chiaramente identificabile.
Questo spostamento di prospettiva è destinato a incidere profondamente sul modo in cui interpretiamo le categorie tradizionali del diritto.
Per anni abbiamo discusso se il GDPR fosse sufficiente per governare l’economia dei dati. Oggi la domanda appare diversa. Non si tratta più di stabilire se una norma sia sufficiente, ma di comprendere che la compliance non è più soltanto normativa. È organizzativa e strategica. Il problema non è la mancanza di regole.
È la capacità delle organizzazioni di governare processi tecnologici che attraversano strutture complesse, spesso distribuite e talvolta prive di un centro decisionale evidente. Lo stesso fenomeno emerge nel mondo dell’Internet of Things. La questione non è semplicemente come proteggere i diritti delle persone quando utilizzano dispositivi connessi. Il vero nodo riguarda la capacità di governare il rischio quando quei diritti viaggiano dentro oggetti che raccolgono, trasmettono e rielaborano informazioni in modo continuo.
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In questo scenario anche categorie giuridiche apparentemente consolidate iniziano a mostrare tensioni interne. Il consenso, per esempio, è stato per lungo tempo uno degli strumenti centrali del diritto della protezione dei dati.
Ma nell’ecosistema algoritmico contemporaneo la domanda diventa inevitabile: il consenso è ancora uno strumento giuridico adeguato quando le decisioni vengono elaborate da sistemi che operano su quantità di dati e su logiche di inferenza difficilmente comprensibili anche per gli stessi operatori? Lo stesso interrogativo si pone nel campo dei contratti digitali. Non si tratta più soltanto di capire come scrivere un contratto valido nel metaverso o in ambienti virtuali.
Il problema è più radicale: come si costruisce un rapporto giuridico quando lo spazio digitale in cui esso si sviluppa non ha un territorio definito e attraversa simultaneamente più ordinamenti. Il diritto ha sempre operato all’interno di coordinate territoriali relativamente stabili. L’economia digitale tende invece a dissolvere quei confini.
Questa trasformazione incide anche sul modo in cui interpretiamo la tutela degli individui nell’economia delle piattaforme. Non è più soltanto una questione di difendersi da comportamenti scorretti dei clienti o degli utenti.
Il problema diventa comprendere cosa significhi oggi difendersi all’interno di un ecosistema informativo in cui reputazione, accesso ai servizi e visibilità sociale sono determinati da dinamiche algoritmiche e da piattaforme globali. Le class action digitali, le campagne reputazionali online e le dinamiche virali dei social network stanno progressivamente ridefinendo il terreno della responsabilità giuridica.
Un discorso analogo riguarda la proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale. Non si tratta soltanto di capire cosa accade quando un sistema generativo viola il copyright. Il vero interrogativo riguarda il governo della creatività algoritmica e il modo in cui il diritto può attribuire valore e responsabilità a opere prodotte in contesti in cui l’intervento umano è sempre più mediato da sistemi tecnologici.
Anche la blockchain pone interrogativi simili E La domanda non è semplicemente come applicare la giurisdizione a sistemi distribuiti.
È capire come si esercita la sovranità giuridica in infrastrutture tecnologiche progettate fin dall’origine per funzionare senza un’autorità centrale. In tutti questi casi il diritto si trova davanti alla stessa trasformazione.
Le categorie tradizionali restano valide, ma devono confrontarsi con sistemi tecnologici che redistribuiscono potere, responsabilità e capacità decisionale all’interno di reti complesse. Per questo motivo la discussione non può limitarsi alla ricerca di nuovi principi astratti. Il punto diventa individuare quali principi minimi siano necessari per governare il potere tecnologico globale. Il diritto digitale non può essere costruito solo come un insieme di risposte a problemi tecnici.
Deve diventare un sistema capace di leggere le strutture di potere che emergono nell’economia dei dati. In fondo, tutte le questioni che oggi discutiamo – dall’intelligenza artificiale alla blockchain, dal metaverso all’economia delle piattaforme – convergono verso una stessa domanda. Non cosa succede quando la tecnologia sbaglia. Ma chi governa la tecnologia quando funziona.
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