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E’ LEGITTIMO L’USO DI UNA VIDEOCAMERA PER SPIARE I VICINI?


mercoledì 16 maggio 2018
di Avv. Gianni dell'Aiuto





Il Tribunale di Catania è stato chiamato a decidere su una questione che, tolti alcuni aspetti ai confini del paradosso, ha visto al centro l’uso privato di videocamere. La vicenda può così sintetizzarsi: a seguito di liti e discussioni tra vicini di casa, Alberto, veniva querelato da Giuseppe (nomi di fantasia, come sono soliti scrivere i giornalisti). Il giorno dell’udienza Giuseppe ritirava la querela e Alberto accettava, ponendo così fine alla vicenda in sede penale. Giuseppe però, non contento, citava in giudizio davanti al Tribunale Civile di Catania Alberto, chiedendo il risarcimento danni per “lo stress” che aveva dovuto patire per la querela ricevuta. Inoltre richiedeva il danno causatogli dal fatto che Alberto aveva installato un sistema di videosorveglianza che sarebbe stato utilizzato in maniera illecita, in quanto riprendeva anche aree di pertinenza esclusiva dell’abitazione di Giuseppe. Intrusione nella sfera privata altrui, per intendersi.

Respinta immediatamente la richiesta di risarcimento danni per danno da processo penale, il Tribunale per rispondere alla seconda richiesta di danno in relazione alla violazione della Privacy, ha dovuto operare un’interessante ricostruzione della disciplina in materia che resterà in vigore anche dopo l’entrata in vigore del GDPR il prossimo 25 maggio. 

Una opportuna premessa
Quando si parla in generale di Privacy occorre distinguere su quella che è la sfera personale e quella che, pur sempre definita Privacy, è la disciplina relativa al trattamento dati personali. Mentre la privacy della propria sfera privata è tutelata a fronte di ogni forma di interferenza, il trattamento dati personali prevede una diversa disciplina, destinata a chi viene in possesso di dei dati sensibili altrui per un determinato utilizzo. Tornando al nostro caso, il Tribunale ha rilevato come l’uso di videocamere o strumenti di sorveglianza, vada a ledere il diritto all’inviolabilità del domicilio già sancito all’art. 14 della Costituzione, precisando che la violazione della sfera altrui non è solo quella dell’intrusione fisica, ma anche ogni forma di lesione alla riservatezza dei luoghi in cui si svolge la vita intima di un individuo, che ben può essere lesa con uno strumento tecnologico come una videocamera. Un simile comportamento, sanzionato all’art. 614 del Codice Penale nella sua forma fisica, trova una sua specifica nel successivo art. 615 bis che prevede proprio l’utilizzo dei mezzi sonori o visivi, di qualsiasi tipo.

Nel caso di specie, dopo aver escluso comunque una rilevanza penale delle riprese, il Giudice, richiamando la delibera del Garante della Privacy in materia, ricorda come chiunque voglia utilizzare sistemi di videosorveglianza, possa farlo solo entro determinati limiti quali, ad esempio, la limitazione dello spazio di ripresa solo agli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo aree comuni e spazi di proprietà di terzi, oltre al principio generale di utilità di detti sistemi per preservare la sicurezza di persone e beni da situazioni concrete di pericolo a fronte di illeciti già verificatisi o per luoghi in cui siano custoditi beni di valore. In sintesi l’uso di videocamere di controllo deve avere una utilità effettiva oltre che non andare a ledere la sfera di riservatezza altrui.

Nel caso in analisi, Alberto aveva utilizzato le riprese per provare alcuni comportamenti alla base della querela che aveva presentato nei confronti di Giuseppe, ergo a suo dire le riprese erano prova di un reato e, comunque non erano state effettuate all’interno dell’abitazione del vicino, ma solo nelle vicinanze. Il Tribunale ha completamente disatteso questa tesi difensiva, rilevando che, comprendendo le riprese parte delle pertinenze dell’abitazione dell’attore, si andava a creare un danno in re ipsa, solo per il semplice fatto dell’intrusione nella sfera altrui. Inoltre, non avendo fornito prova che il comportamento di Alberto avesse causato danni effettivi ulteriori, quali ad esempio il cambiamento di abitudini familiari, il danno in favore di Giuseppe è stato liquidato nella misura equitativa di € 2.000,00. 

In sintesi, l’uso di mezzi di sorveglianza e videoriprese che vadano in qualsiasi modo a toccare la sfera altrui e non abbiano una valida ragione di giustificazione, è ritenuto atto illecito con conseguente obbligo a risarcire i danni.





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