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Dettaglio news
I contratti delle imprese informatiche


mercoledì 19 giugno 2019
di Avv. Gianni Dell’Aiuto






In un tempo non troppo lontano i contratti si potevano acquistare in una normalissima cartoleria e bastava riempire gli spazi in bianco per poi iniziare a eseguirli. Era il tempo in cui, per molti, bastava accettare un preventivo per ritenere definito ogni aspetto del rapporto con la controparte contrattuale. Oggi le cose sono cambiate, e non poco. E sono ancora più cambiate per le aziende che trattano ICT ma, più in generale, per tutte le aziende che operano nel settore dell’informatica.

Al momento della stesura del Codice Civile non erano certo immaginabili i progressi tecnologici a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e gli schemi contrattuali forniti erano più che sufficienti a disciplinare l’economia dell’epoca. Impensabile che si potesse dover giungere a disciplinare in maniera capillare, ad esempio, le attività e responsabilità di una fase post vendita o le garanzie che vengono imposte, in non pochi settori, da normative sovranazionali.

In ogni caso il legislatore dell’epoca ha previsto uno strumento di apertura con la libertà negoziale che è, per i non addetti ai lavori, la possibilità di creare contratti al di fuori degli schemi messi a disposizione dal Codice. Ecco che abbiamo il leasing, il franchising e molte variazioni sui temi tradizionali della compravendita, dell’appalto e così via. E nel settore informatico abbiamo i contratti SAAS (Software As A Service)

Nel settore ICT, ad esempio, si dovrà prevedere con estrema precisione, nel caso di contratti di sviluppo software, i programmi software che si intendono sviluppare per conto del cliente e le relative specifiche funzionali, inserire la consegna di manuali e poi decidere di chi sarà la definitiva proprietà del prodotto ovvero se i codici sorgenti resteranno al loro creatore. Ed è solo uno degli esempi che, in questo settore, possono moltiplicarsi. Allo stesso modo chi è incaricato della redazione di un contratto, oggi molto più di prima, dovrà tenere conto dell’estensione delle responsabilità alla fase esecutiva nell’ipotesi di fornitura di un software quando sia demandato totalmente all’utilizzatore. Oltre a tutelarsi dal rischio di duplicazione illecita è opportuno prevedere le possibili conseguenze di un uso improprio da parte dell’utilizzatore o del suo personale.

Si tenga poi presente che in moltissimi contratti di fornitura software, oltre al bene oggetto principale dell’accordo, sono inseriti anche i servizi di manutenzione; in questo caso, in realtà, si configurano due fattispecie contrattuali connesse tra loro ed è, questo, un aspetto da tenere presente nella stesura del contratto. 

Ulteriore aspetto da tenere oggi nella massima considerazione è quello dei dati personali. Il fornitore di un software dovrà considerare se potrà avere accesso ai dati raccolti dal suo cliente o se resteranno solo nella disponibilità di quest’ultimo; e in tale caso sarebbe opportuno per il cliente prevedere l’ipotesi, non del tutto remota, che sia un dipendente del fornitore a sottrarre i dati personali da lui custoditi. Sempre nei contratti di ICT, sulla base di quelli di appalto, dovranno essere predisposti e debitamente inseriti gli allegati tecnici che, oltre al corpo del contratto e alla descrizione del progetto, potrebbero essere anche copia di certificazioni ISO o altri documenti richiesti ai fini dell’esecuzione di ormai moltissime attività.  

Si tratta di un’attività complessa alla quale l’imprenditore dovrebbe prestare maggiore attenzione e cura di quanto oggi spesso non avvenga, creando situazioni di potenziale rischio in caso di contestazioni o problematiche insorte in corso di esecuzione. Si tenga poi presente che il GDPR potrebbe essere utilizzato da un’impresa anche in fase di stesura di un contratto allo scopo di meglio disciplinare i propri archivi e schede clienti. In tal senso un’attività di raccolta dati ben oculata, potrebbe incidere positivamente sull’intera gestione aziendale.




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