GUARDA QUIhttps://www.accademiaitalianaprivacy.it/assets/images/immagineFB.jpg

Dettaglio news
Sanzioni del Garante per la Privacy: i rischi del mancato adeguamento al GDPR


mercoledì 17 aprile 2019
Avv. Gianni Dell'Aiuto





Il provvedimento con il quale lo scorso 14 Febbraio il Garante Privacy ha ritenuto illecito il trattamento dati personali da parte di Eni Gas e Luce SpA, nasce da una vicenda che può essere così sintetizzata. 

  • La vicenda in breve: 
Il signor XX ha sporto reclamo al Garante per aver ricevuto, sulla propria utenza telefonica, una telefonata da parte di una società di telemarketing con la quale si proponeva un cambio di contratto, da parte del medesimo fornitore. Nel corso della telefonata XX apprendeva che la società era nella disponibilità delle proprie fatture e che ne aveva preso visione per poter formulare una diversa offerta. Il nostro signor XX, sulla base della previgente normativa Privacy 196/2003, chiedeva, tra l’altro, l’accesso ai propri dati, la cancellazione e il blocco del trattamento.

Nella risposta, la società di telemarketing sosteneva il diritto al trattamento sulla base del consenso prestato al fornitore, che era stato autorizzato a contattare i propri clienti. Da parte sua ENI sosteneva come le imprese sue “collaboratrici” fossero responsabili del trattamento ma anche che, nel caso di specie, il signor XXi non avesse prestato il consenso specifico ad essere contattato per promozioni ma che, operando all’interno del contratto, la comunicazione fosse “dovuta anche per buona fede contrattuale” al fine di informare il cliente di offerte più convenienti. In ogni caso la società operatrice non aveva le fatture del cliente.
 
  • La decisione del Garante: 
Il Garante, pur nel susseguirsi di normative che effettivamente permettevano all’utente di godere di tariffe più basse, ha ritenuto sufficienti le comunicazioni istituzionali inserite nelle bollette e sui siti aziendali. La comunicazione è stata quindi ritenuta di natura promozionale e, come tale, effettuata senza il preventivo consenso da parte dell’utente. Si verteva oltretutto in ipotesi per la quale il Garante, già nel 2011, aveva fornito indicazioni sulle modalità di contatto dei clienti anche a seguito dell’entrata in vigore del registro delle opposizioni.

Essendo i fatti contestati avvenuti in data antecedente al 25 Maggio 2018, il Garante si è limitato a ritenere illecito il trattamento dati e non ha emesso sanzioni come previsto dal GDPR.
 
  • Un campanello l'allarme: 
Un simile provvedimento dovrebbe essere quindi un campanello d’allarme non solo per le società che usano call center o altre forme di invio proposte, anche solo per email, ma a tutti coloro che, trattando dati personali, devono contattare i loro clienti o fornitori. Nel caso al vaglio del garante il signor XX aveva anche chiesto che Eni e l’operatore telefonico gli rimborsassero le spese legali. Ciò non è avvenuto perché lo strumento del reclamo è gratuito, ma viene da chiedersi quanti signori XX, magari con l’ausilio di compiacenti associazioni di categoria dei consumatori, non decidano di rivolgersi collettivamente al Garante, o adire direttamente qualche tribunale, per reclamare danni da un trattamento illegittimo o non autorizzato.

Ricordiamo che ai sensi della nuova disciplina gli interessati, tutti i signori XX clienti e fornitori di un’azienda, hanno diritti dei quali devono essere debitamente informati. E ogni operatore ha il dovere non solo di garantire quei diritti, ma risponde per il loro mancato rispetto. 

Con il GDPR sono previste importanti sanzioni che, oltre a quelle economiche non proprio irrisorie, possono portare al divieto di trattamento dati e, quindi, al blocco dell’attività di un’impresa. Per evitare questi rischi è indispensabile mettere a norma le proprie strutture con una corretta applicazione del GDPR che, si vuole sottolineare, non prevede solo adempimenti tecnici o il far sottoscrivere una informativa conforme, ma porre in essere una serie di comportamenti virtuosi che potrebbero anche incidere in maniera decisamente positiva sull’azienda.




CONDIVIDI QUESTA PAGINA!