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Dettaglio news
Avvocati e fatturazione elettronica. Le precisazioni del Garante nel caso dei medici toccano anche i legali.


lunedì 1 aprile 2019
Avv. Gianni Dell’Aiuto





Con il provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018, che aveva come oggetto di attenzione i medici, il Garante della Privacy ha toccato anche gli avvocati, ed in particolare i penalisti, sul problema della fatturazione elettronica connesso a quello della protezione dati personali. Già con un precedente intervento il Garante aveva avvertito l’Agenzia delle Entrate del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito della fatturazione elettronica potevano violare la corretta applicazione del GDPR.

La disciplina della fatturazione elettronica prevede il trattamento obbligatorio di dati personali anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali e non proporzionato all’obiettivo di interesse pubblico perseguito. Ciò è avvenuto perchè non sono state individuare misure adeguate a garantire la protezione dati in ogni fase del trattamento (sulla base dei principi di privacy by design e by default previsti dal GDPR) e senza tenere conto che la fatturazione elettronica comporta non solo un trattamento sistematico su larga scala, ma anche il trattamento di dati sensibilissimi come quelli relativi a condanne e reati (di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento) e dati medici sensibili.

Le fatture indicano spesso dati estremamente dettagliati al fine di individuare non solo i beni e i servizi ceduti, ma anche sconti, fidelizzazioni, abitudini di consumo e altri dati obbligatori imposti da specifiche normative, in particolare riguardo ai servizi energetici o di telecomunicazioni. Il Garante ha rilevato come le fatture emesse in ambito sanitario e dagli avvocati riportano informazioni specifiche sulle prestazioni eseguite riferibili anche a patologie o a precise vicende giudiziarie, con trattamento di particolari categorie di dati e di dati relativi a condanne penali e reati. Basti pensare a fatture con indicazioni quali: “percorso diagnostico neuropsichiatrico infantile per disturbo specifico dell’apprendimento”, oppure compensi per il “procedimento penale R.G.N.R. n. XXX, Procura della Repubblica, Ufficio Gip, presso Tribunale XXX, a carico di XXX, in proprio o quale rappresentante di una società o ente”.

Queste forme di trattamento appaiono non proporzionate rispetto all’obiettivo di interesse pubblico perseguito, avuto riguardo anche ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati che simile trattamento determina. Il Garante ha sottolineato come questo trattamento debba avvenire nel rispetto di principi di minimizzazione, integrità e riservatezza, e con adozione di adeguate misure tecniche e organizzative a cura di tutti i soggetti coinvolti nella filiera della fatturazione elettronica, inclusa l’Agenzia delle entrate. 

Conseguenza è stato l’esonero per i medici dalla fatturazione elettronica con un emendamento al decreto fiscale.

Il problema continua a porsi pertanto per gli avvocati, non solo penalisti, ma per tutta la categoria, quando venga a trattare materie delicate quali il diritto della famiglia, quello dei minori e procedimenti quali interdizioni e altri analoghi. Agli avvocati non è stata estesa l’esenzione, ma sono tenuti per via analogica a non dare troppi dettagli (inutili ai fini fiscali) sulla propria prestazione nella causale della fattura, attenendosi scrupolosamente al principio di minimizzazione enunciato dal GDPR. In ogni caso un intervento chiarificatore da parte del Garante, o più sperabilmente a livello legislativo, appare quantomeno opportuno.




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