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Diffusione norme penali nel codice privacy?


mercoledì 1 luglio 2020
di Dott. Alessandro Mammoli





È in corso un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma per un traffico illecito su larga scala di dati personali relativi ai clienti delle compagnie telefoniche. Tra le fattispecie criminose contestate, ossia l’accesso abusivo a sistema informatico e la detenzione abusiva e diffusione di codici di accesso, vi è anche la comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, previsto dall’art.167-bis del Codice della Privacy.

Tale articolo è stato introdotto dal decreto di adeguamento e definisce una nuova fattispecie di reato ovvero il reato di comunicazione e diffusione illecita di dati personali, attraverso il trasferimento di dati contenuti in un archivio automatizzato o una parte sostanziale dello stesso, in violazione di determinati requisiti normativi. (Es. mancanza del consenso dell’interessato, ove richiesto). Questo reato è punito con la reclusione da uno a sei anni, con diminuzione della pena in caso di applicazione di una sanzione amministrativa.

In altre parole, nell’iter di adeguamento del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR), le norme penali a presidio del trattamento dei dati personali vengono così mantenute ed ampliate. Adesso però si tratterà di verificare che la disposizione possa coesistere, nel corso del prosieguo dell’indagine, con l’accesso abusivo a sistema informatico previsto di cui all’art. 615-ter del codice penale. La compatibilità l’art 167-bis del Codice privacy e l’accesso abusivo a sistema informatico rimane infatti il maggior limite alla diffusione delle norme penali sulla privacy.




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