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Smart working e contact tracing: con un'importante audizione al Senato il Garante Soro fissa i limiti


mercoledì 27 maggio 2020
di s-mart.biz



 

Il Garante per la Protezione dei dati personali Soro è intervenuto in Commissione Lavoro del Senato qualche giorno fa, trattando alcuni temi estremamente delicati e molto dibattuti in questo momento: ha spaziato dallo smart working al contact tracing in funzione di controllo dell'epidemia Covid. Il testo completo dell'audizione del Garante Soro è disponibile qui.

"In un contesto emergenziale il rischio più grande è l’assuefazione, se non addirittura l’indifferenza alla progressiva perdita di libertà, laddove invece le limitazioni dei diritti devono essere circoscritte entro la misura strettamente indispensabile, con una revisione costante della loro proporzionalità e necessità.

La protezione dati – qualificata come fondamentale diritto di libertà dalla Carta di Nizza – è in questo senso, un cursore importante della sostenibilità del governo dell’emergenza, sotto il profilo delle garanzie democratiche. In quanto diritto dall’applicazione straordinariamente trasversale a ogni ambito della vita (dal lavoro alle relazioni interpersonali, dai rapporti commerciali all’immagine pubblica di sé, ecc.), racconta molto del rapporto, appunto, tra la vita e le regole."

Muove da queste considerazioni l'intervento di Soro, che specifica che è necessario fare si che le nuove tecnologie rappresentino un fattore progressivo e non, al contrario di regressione sociale: la tecnologia non come strumento di controllo e repressione,ma come messa a valore delle libertà affermate nel tempi sul terreno del lavoro, garantendone quindi "la sostenibilità sotto il profilo democratico e la conformità con alcuni principi irrinunciabili". 

  • S-mart working: dal controllo al diritto alla disconnessione

Su questo fronte Soro ha evidenziato come sia necessario garantire i diritti riconosciuti al lavoratore, impedendo che questa nuova forma di lavoro, poco regolamentata anche dal punto di vista normativo, possa finire a violare alcune tutele e diritti che invece debbono essere garantiti.

Il ricorso alle tecnologie – ha avvertito Soro – non può rappresentare l’occasione per il monitoraggio sistematico del lavoratore. Deve avvenire nel rispetto delle garanzie sancite dallo Statuto a tutela dell’autodeterminazione del lavoratore che presuppone, anzitutto formazione e informazione del lavoratore sul trattamento a cui i suoi dati saranno soggetti”.

La conseguenza? Secondo Soro non è legittimo quindi fornire al dipendente un computer per lo smart working che sia dotato di funzionalità che garantiscono al datore un monitoraggio continuo, sistematico ed invadente dell'attività compiuta dal dipendente stesso.

Altro tema centrale in fatto di smart working è il cosidetto "diritto alla disconnessione":va anche assicurata in modo più netto anche il diritto alla disconnessione senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando così una delle più antiche conquiste raggiunte dal diritto del lavoro”. 

  • Dati e datore di lavoro: quali limiti?

I poteri del datore di lavoro sono stati estesi per fine di prevenzione dei contagi, quindi per motivazioni legate strettamente alla gestione della pandemia. Il Garante ha spiegato che è però assolutamente necessario impedire abusi delimitandone l'ambito e non lasciando alla sola contrattazione individuale l'individuazione dei limiti, a causa dell'asimmetrico rapporto tra datore di lavoro e dipendente.

Il quadro legale, oltre ovviamente e tenere di conto della disciplina sulla protezione dei dati e sulle garanzie giuslavoristiche, si completa con i protocolli accordati tra governo e parti sociali, recepiti poi con i Dcpm: questo ha fornito un quadro uniforme e armonico che ha bloccato "quanto si è registrato nelle prime settimane della pandemia, inducendoci a invitare i datori di lavoro ad astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, informazioni sulla sintomatologia del lavoratore o sui suoi contatti”.

Il punto, spiega Soro, è che anche in emergenza restano vigenti le distinzioni di compiti e mansioni: il datore di lavoro non è il medico competente. Ad esempio solo al medico, quale professionista in ambito sanitario, spetta la decisione di sottoporre un lavoratore ad una precisa analisi diagnostica: non solo, i risultati di tali analisi diagnostiche restano riservati al medico stesso

  • Contact Tracing: tra prevenzione e privacy

Soro ha spiegato come il tracciamento dei contatti sia uno strumentio di prevenzione utile, ma che non può essere imposto ai lavoratori, sia che essi siano già stati assunti sia che siano candidati ad una postazione lavorativa. Gli organi del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, ha ricordato Soro, hanno sancito chiaramente la natura escluisivamente volontaria del sistema di contact tracing: un eventuale rifiuto non può e non deve avere alcuna conseguenza ne produrre pregiudizio per l'interessato. In breve “la scelta in ordine all’adesione o meno al sistema non deve essere in alcun modo condizionata, neppure indirettamente, dal timore di possibili implicazioni sfavorevoli, che ove prospettate renderebbero comunque illegittima la raccolta dei dati, che risulterebbero per questo motivo inutilizzabili”.




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